Art. 1. E’ costituita in data 18 l’associazione “Educare futuro”. E’ una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede legale dell’associazione è stabilita nel domicilio del suo presidente in carica.
Art. 2. L’Associazione persegue i seguenti scopi: Promuovere la cultura in ogni sua forma (in particolare attraverso libri digitali, concorsi letterari etc); Puntare sulla formazione come strumento di crescita personale e collettiva, in particolare sul versante innovazione (anche attraverso l’organizzazione di corsi per gli iscritti e la promozione di buone pratiche verso terzi); Diffondere la cultura digitale (con particolare attenzione a social media, blog e siti on line); Sostenere il giornalismo di qualità.
Art. 3. L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: culturali; di formazione; editoriali (anche a mezzo internet).
Art. 4. – L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ne fanno parte, con diversi diritti e doveri: soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo (i soci ordinari presenti all’atto del deposito del presente statuto sono anche soci fondatori); soci sostenitori: persone o enti che danno un contributo libero per sostenere l’attività dell’associazione (hanno diritto di parola, ma non di voto, nelle assemblee). Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. I soci fondatori, per il primo anno, sono esentati dal versamento della quota in virtù delle spese sostenute per l’avviamento dell’associazione.
Art. 5. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello scritto, entro 30 giorni, allo stesso consiglio.
Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni allo stesso Consiglio.
Art. 7. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contribuiti di tesseramento; eventuali diritti di copyright sulle opere pubblicate (salvo che non restino in capo agli autori); quote di iscrizione a corsi formativi organizzati dall’associazione; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. L’associazione può ricevere dai soci in comodato – rinnovabile di anno in anno salvo disdetta con preavviso di almeno 10 giorni di una delle parti – marchi o siti/web. Il comodato è gratuito e l’associazione nulla può pretendere circa la titolarità o gli effetti di questi al termine del comodato. L’associazione si impegna comunque a non deteriorare il valore dei beni immateriali sopraccitati.
Art. 10. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 11. Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario.
Art. 12. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. I soci sostenitori hanno diritto di parola, ma non di voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta tramite e-mail, lettera o nota sul sito almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità attraverso e-mail, lettera o nota sul sito internet.
Art. 13. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio nomina (e revoca) il presidente tra i suoi membri.
Art. 15. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Nomina un segretario con funzioni operative e organizzative.
Art. 17. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo l’eventuale rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Art. 20. Qualsiasi controversia sorgesse tra le parti, in merito all’interpretazione ed all’esecuzione del presente statuto e di ogni clausola e/o negozio in esso contenuti, in relazione ai rapporti, diritti ed obblighi dal contratto derivanti e che possa formare oggetto di arbitrato, sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società. L’arbitro giudicherà e deciderà secondo diritto, ma senza formalità di procedura, le parti sono tenute a rispettare ed eseguire le decisioni arbitrali. L’arbitro può sentire le parti ed eventuali terzi, esaminare documenti ed eseguire ispezioni, la sua decisione dovrà, a pena di decadenza, essere pronunciata entro novanta giorni dalla accettazione della carica.